Conserviamo e miglioriamo i valori della cultura dell'olio extravergine d'oliva e dei prodotti tipici, da sempre genuine espressioni della Dieta Mediterranea.

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Etichettatura dell'olio

Le finalità dell'etichetta sono di due tipologie: TUTELA e INFORMAZIONE per l'acquirente.
Queste vengono assicurate mediante una serie di accorgimenti; questi sono: la lista degli ingredienti, la tabella nutrizionale, i termini di scadenza, le modalità di conservazione, la provenienza, altre informazioni varie.

Ci sono varie normative di riferimento, che sono mirate ai generi alimentari in senso lato ed in particolare alcune per l'olio di oliva.

Normativa di riferimento in vigore per tutti i generi alimentari:

D.L. 27 gen 1992 n.109
D.L. 23 giu 2003 n.181

 

Normativa di riferimento in vigore per l'olio di oliva:

Reg. CEE 2568/91 e s.m.
Reg. CE 1513/2001
Reg. CE 796/2002
Reg. CE 640/2008
Reg. CE 1183/2008
D.L. 225 del 30 set 2005
D.M. 10 ott 2007
Reg. CE 182/2009 del 6 mar 2009

Ci sono una serie di indicazioni obbligatorie che devono essere stampate in etichetta:
la Denominazione di vendita, la quantità netta, il termine i conservazione, il nome o la ragione sociale o il marchio del produttore o del confezionatore,la sede dello stabilimento di produzione, il lotto di appartenenza dell'olio, le modalità di conservazione, il luogo di origine o provenienza.

Per l'olio di oliva è molto importante la denominazione di vendita, che può rientrare in una di queste tipologie: Olio Extravergine di Oliva, Olio Vergine di Oliva, Olio di Oliva, Olio di Sansa e di Oliva. Ogni olio per appartenere ad una data tipologia deve rispettare le varie caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche.

Un dato importante del confezionamento è la quantità di prodotto commercializzabile per la singola confezione. Intanto è importante ribadire che è vietata la vendita di olio sfuso. Le quantità delle confezioni in Italia sono stabilite in litri: 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5.

Un altro dato importante che deve figurare in etichetta è la designazione dell'origine. Questa è regolato dal D.M. 10 ott 2007 e dal Reg. CE 182/09. In questi si tratta dell'indicazione geografica di coltivazione delle olive e della trasformazione delle stesse; ci sono varie diciture a seconda dei casi.

Un esempio di etichetta è indicato dal D.M. del 10 ott 2007:

Inoltre possono essere inserite anche alcune indicazioni facoltative: il tipo di estrazione, il valore di acidità, la raccomandazione "non disperdere il contenitore dopo l'uso", altre indicazioni. E' comunque importante che ogni indicazione faltativa sia documentabile e veritiera, questo per non indurre in errore e non ingannare l'acquirente.