Ci sono una serie di indicazioni obbligatorie che devono essere stampate in etichetta:
la Denominazione di vendita, la quantità netta, il termine i conservazione, il nome o la ragione sociale o il marchio del produttore o del confezionatore,la sede dello stabilimento di produzione, il lotto di appartenenza dell'olio, le modalità di conservazione, il luogo di origine o provenienza.
Per l'olio di oliva è molto importante la denominazione di vendita, che può rientrare in una di queste tipologie: Olio Extravergine di Oliva, Olio Vergine di Oliva, Olio di Oliva, Olio di Sansa e di Oliva. Ogni olio per appartenere ad una data tipologia deve rispettare le varie caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche.
Un dato importante del confezionamento è la quantità di prodotto commercializzabile per la singola confezione. Intanto è importante ribadire che è vietata la vendita di olio sfuso. Le quantità delle confezioni in Italia sono stabilite in litri: 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5.
Un altro dato importante che deve figurare in etichetta è la designazione dell'origine. Questa è regolato dal D.M. 10 ott 2007 e dal Reg. CE 182/09. In questi si tratta dell'indicazione geografica di coltivazione delle olive e della trasformazione delle stesse; ci sono varie diciture a seconda dei casi.
Un esempio di etichetta è indicato dal D.M. del 10 ott 2007:
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